Giurisdizione – Domanda per maggior danno da ritardo di rimborso fiscale – Competenza del giudice ordinario

Sezioni Unite sentenza n. 37445 del 21/12/2022 – Presidente Spirito – Relatore Conti

Deve quindi ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria. In tale ipotesi non può dirsi mai sorta “a monte” una controversia fra l’aministrazione fiscale su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall’art.2 d.lgs.n.546/1992 che possa determinare l’attrazione innanzi al giudice tributario della questione “accessoria” relativa al maggior danno da ritardo. Mancando una contestazione sul rapporto “principale”, non può ipotizzarsi alcun collegamento fra tale rapporto e la domanda di maggior danno che determina, per la prima volta, l’insorgenza di una lite fra fisco e contribuente. Lite che non riguarda in alcun modo il rapporto tributario- sub specie di diritto al rimborso o al riconoscimento di un credito d’imposta – ma unicamente il danno di cui all’art.1224 c.2, c.c. e che non può, dunque, considerarsi “accessoria” rispetto ad un contenzioso inerente al diritto al Corte di Cassazione – copia non ufficiale 12 di 14 rimborso ( o al credito d’imposta) in realtà mai insorto per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione. Vengono pertanto meno quelle ragioni di concentrazione che erano state valorizzate per giustificare il radicamento innanzi al giudice tributario del contenzioso promosso, “a monte” dal contribuente sull’esistenza dei presupposti del diritto al rimborso fiscale e “a valle” sull’accessorio relativo al maggior danno ex art.1224, c.2, c.c. contestualmente reclamato  .”

 

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