Preventivo e fattura di riparazione – Limiti del valore probatorio – Risarcimento in forma specifica o per equivalente – valutazione riservata al giudice di merito

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossello  – ordinanza  n. 2982 del 1/2/2023

Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un’autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un’accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).”

“La valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 2058 cod. civ., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. II, 8/1/2013, n. 259).

 

Sentenza integrale sul sito della Corte: