Assegnazione della casa coniugale

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossi  – ordinanza  n. 2889 del 31/1/2023

Ll’assegnazione della casa coniugale prescinde dalla sussistenza di diritti, reali o personali, di godimento sull’immobile, assumendo l’eventuale titolo di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge rilevo unicamente ai fini della complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori. L’assegnazione conferisce poi al beneficiario della stessa un diritto personale atipico di godimento sul bene prevalente – sin quando il provvedimento permanga valido ed efficace – su situazioni giuridiche di terzi, di matrice personale o reale, pur in abstracto legittimanti il possesso del bene stesso.”

 

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