Assegno bancario – data incerta , illeggibile o assente – non titolo esecutivo

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti ordinanza n. 6342 del 2/3/2023

«La data è elemento essenziale dell’assegno, ed un assegno privo di data non ha l’efficacia del titolo esecutivo (combinato disposto degli articoli e 55 legge assegno). Un assegno è privo di data sia quando la data non c’è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta. L’incertezza della data, infatti, impedisce di stabilire sia se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell’emissione, sia – soprattutto – la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento, trasformando così l’assegno in uno strumento di credito (Sez. 1, Sentenza n. 828 del 03/05/1967, Rv. 326936 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4013 del 21/10/1957, Rv. 880618 – 01)..”

 

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