Corte di cassazione -sezione terza – relatore Rossetti – sent. 33402 del 19/12/2024

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell’indennizzo in funzione dalle scelte dell’assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lettera (t), d. lgs. 206/05