Assicurazione danni – Premio – clausola di regolazione – Mancata comunicazione di elementi variabili – effetti – clausola contrattuale che preveda la sospensione della garanzia – Nullità ex art. 1932 c.c.
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Spaziani – ordinanza n. 32660 del 23/11/2023
- a) nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, non sussiste rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di pagamento del premio e l’obbligazione di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili; quest’ultima, infatti, è un’obbligazione diversa e autonoma rispetto a quelle indicate nell’art.1901 cod. civ., sicché il suo inadempimento non può produrre automaticamente gli effetti previsti – con norma imperativa di carattere inderogabile – dalla citata disposizione codicistica per l’ipotesi di mancato pagamento del premio, tra cui quello della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione;
- b) al contrario, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, da parte dell’assicurato, dell’obbligazione di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili in funzione della determinazione del premio, la sospensione o la cessazione della garanzia assicurativa (per effetto, rispettivamente, della formulazione di una eccezione di inadempimento da parte dell’assicuratore o di risoluzione del contratto) presuppongono necessariamente, secondo le regole generali, la previa valutazione della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell’importanza dell’inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un’apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio;
- c) nell’ipotesi in cui venga introdotta nel contratto di assicurazione una clausola che, eventualmente mediante richiamo all’art.1901 cod. civ. (o, come nella specie, mediante previsione espressa di risoluzione di diritto ex art.1456 cod. civ.), stabilisca, con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, una disciplina contrattuale specifica, diversa da quella legale appena illustrata, prevedendo l’automatica sospensione della garanzia o, persino, l’automatica risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, la clausola medesima deve reputarsi nulla ai sensi dell’art. 1932, primo comma, cod. civ., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato; in tal caso, infatti, la disciplina pattizia non pone una deroga a norme dispositive (e, pertanto, derogabili dall’autonomia privata) ma si pone in contrasto con norme imperative (dunque, inderogabili) dalle quali viene automaticamente sostituita (art. 1932, secondo comma, cod. civ.).