Corte di cassazione -sezione terza – relatore Rossetti – ord. n. 3429 del 10\2\2025

l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile“; “la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”.