Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta – Legale rappresentanza – Differenze
Cassazione – sesta sezione civile – Relatore Penta – ordinanza n. 36470 del 13/12/2022
“In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che – in applicazione del principio della vicinanza della prova – spetta all’associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario (Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014).”
“La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014; conf. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14465 del 09/07/2020).”
“In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioè abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019); fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007).”.
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