Autotrasporto – tariffe a forcella – deroga – scritta – necessità di scrittura privata – inidoneità di fatture e bolle accompagnatorie
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Ambrosi – ordinanza n. 27057 del 21/9/2023
“Non è corretto il rilievo secondo cui, pur nell’accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta possa intendersi soddisfatto alla stregua dell’efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quanto emessa sulla base della bolla di accompagnamento delle merce facente menzione dell’accordo nazionale del 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle e fatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per alcuni anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 2729, comma 2, cod. civ. anche nel caso di forma ad probationem ).”
“Ne consegue l’inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell’accordo (Cass. n. 5263 del 2015, n. 12316 del 2015, n. 1614 del 2009), e la non surrogabilità in giudizio dell’onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.”