– delibera assembleare – necessità – Amministratore di banca – Concessione di crediti in violazione dei criteri di diligenza – responsabilità
Cassazione – prima sezione civile – relatore Terrusi – ordinanza n. 37440 del 21/12/2022
“Per la deliberazione con la quale l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori a norma dell’art. 2393 cod. civ. non è richiesta una specifica motivazione volta a illustrare le ragioni che giustificano la scelta. Il che tuttavia non implica che tale deliberazione non sia censurabile, non solo sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata, ma anche per aspetti concernenti il suo contenuto (v. Cass. Sez. 1 n. 13169- 05). La deliberazione invero è considerata come elemento indispensabile per la legittimazione di colui che, in qualità di legale rappresentante della società, agisce nel processo. La sua esistenza, come per qualsiasi altro elemento destinato a dimostrare l’esistenza di poteri a ciò associati, deve essere vagliata dal giudice anche d’ufficio. Nondimeno, mancando un’espressa e contraria disposizione di legge, è da ammettere anche la possibilità che la deliberazione di cui si parla non venga formalmente prodotta in causa, ogni qual volta non vi sia contestazione tra le parti in ordine alla sua esistenza, onde la si possa considerare pacifica. Viceversa, se vi sia contestazione in ordine alla esistenza della medesima ovvero sulla sua estensione contenutistica, grava sullo stesso legale rappresentante della società attrice l’onere di dimostrare che l’azione di responsabilità è stata debitamente deliberata dall’assemblea, così da mettere il giudice in condizione di eseguire il necessario accertamento (v. Cass. Sez. 1 n. 9090-03, Cass. Sez. 1 n. 9904-00)”.
“E’ stato già elaborato il principio per cui gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati (v. Cass. Sez. 1 n. 23632-16).”
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