Azione revocatoria – Patto di famiglia – Litisconsorti – condizioni

Cassazione – terza sezione civile – relatore Scoditti  – sentenza  n. 1228 del 17/1/2023

Nel giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell’art. 768 – bis cod. civ. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile

 

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