– Ius variandi in pejus del tasso di interesse
Cassazione – prima sezione civile – relatore Valentino – ordinanza n. 38111 del 29/12/2022
“Il dato normativo del quale si discute, in particolare l’art. 173 codice postale deve essere sinteticamente inquadrato nell’ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari. I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924, sono emessi da Cassa depositi e prestiti e, come ha chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost., 18 settembre 1995, n. 508). Pertanto la loro disciplina è modulata sulla base delle esigenze del bilancio dello Stato. La variabilità, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, fissando con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass., n.4748/2022). Il riferimento — contenuto nell’abrogato art. 173 del d.p.r. n. 156 del 1973 — alla messa a disposizione presso gli uffici postali di una tabella concernente la revisione dei tassi di interessi non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all’interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n.3963/2019).”
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