Cessione di azienda – subentro nei contratti ex art. 2558 c.c.- differenza con l’art. 2560 c.c. – somministrazione

Cassazione –terza sezione civile – rel. Porreca – ord. n. 10902 del 23/4/2024

“La regola posta dal primo comma dell’art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell’art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte;

la previsione dettata dal primo comma dell’articolo 2560 cod. civ., concernente la permanente responsabilità dell’alienante in ordine ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori;

quando, come nel caso, si tratta di:

  1. a) contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione) in corso, e
  2. b) debiti successivi alla successione contrattuale correlata “ex lege” alla cessione di azienda,

di questi ultimi risponde l’acquirente inerendo essi all’azienda somministrata e oggetto di subingresso, eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al secondo comma dell’art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto”