Clausola on claims made basis – tipicità del contratto – controllo di legalità ex art. 1322 comma I c.c. – indagine sulla causa del contratto
La Cassazione in due recenti sentenze (nn. 9275/2023 del 4/4/2023 Rel. Sestini e 9374/2023 del 6/4/2023 Rel. Rossetti) ribadisce il principio espresso dalle SS.UU. nella sentenza n 22437/2018
«Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall’art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, primo comma, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi d’informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Tale arresto ha richiamato esperienze comparate ed eurounitarie (direttiva n. 93/13) e ha valorizzato gli interventi del legislatore nazionale (in specie, l’art. 11 della legge n. 24/2017; l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 124/2017), concludendo per la generale tipicità legale del modello ed escludendo pertanto che la valutazione giudiziale possa effettuarsi sul piano dell’astratta (in)utilizzabilità del modello (cfr. Cass. n. 15096/2021, § 1.8 e Cass. n. 12891/2022)».