Corte di cassazione -sezione terza – relatore Cirillo- ord. n. 6031 del 6\3\2025

Ancora a proposito della compensatio lucri cum damno. E’ da annullare la sentenza nella quale il giudice opera la decurtazione dal risarcimento di quanto corrisposto dall’Inps a titolo di pensione di inabilità civile e di assegno ordinario di invalidità civile senza dare conto delle poste risarcitorie (voci di danno) riconosciute e liquidate.  Quanto corrisposto dall’Inps a titolo di pensione di inabilità civile e di assegno ordinario di invalidità civile fa parte del danno patrimoniale per la perduta capacità di guadagno e quindi è da imputare al danno patrimoniale da lucro cessante eventualmente  riconosciuto dal giudice e da scomputare da tale voce di danno.