Compensi professionali avvocato – Procedimento speciale ex art. 14 D. lgs. 150/2011 – Composizione del collegio giudicante
Cassazione –sesta sezione civile – Relatore Giannaccari – ordinanza n. 37292 del 20/12/2022
«È vero che l’art. 14 D. lgs. 150/2011 si limita a disporre al secondo comma, che il Tribunale “decide in composizione collegiale”, senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass., n. 6012/2020), ma la norma va letta in relazione all’art. 3 del medesimo D.lgs., al secondo comma, che prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori. – Tutte le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (Cassazione civile Sez. II, 03/05/2022, n. 13856 e, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 150 del 2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”). – Trova, pertanto, applicazione l’art. 276 c.p.c., primo comma, secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo”
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