Compravendita – Garanzia per evizione – Requisiti oggettivi – Irrilevanza della colpa – Rimedi – Risoluzione o riduzione del prezzo e risarcimento dei danni
Cassazione –sesta sezione civile – Relatore Mocci – ordinanza n. 37020 del 16/12/2022
«va in proposito ricordato come il diritto del compratore di far valere la garanzia per evizione sussista per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall’eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilità, da parte sua, della possibile causa (Sez. 2, n. 5561 del 19 marzo 2015); che pertanto, nell’ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell’art. 1489 cod. civ., l’acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest’ultima disposizione da parte Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 di 5 dell’art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall’art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 (Sez. 2, n. 4786 del 28 febbraio 2007)”
Sentenza integrale sul sito della Corte: