Conto corrente bancario – estratto conto – efficacia probatoria – limiti
Cassazione – prima sezione civile – Rel. Falabella – ordinanza n. 18352 del 27/6/2023
“Occorre muovere dal principio, affermato da questa Corte, per cui in tema di rapporti bancari di conto corrente, l’estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l’obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi: prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass. 16 maggio 2022, n. 15601).
Può ritenersi che l’onere della banca di fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore iniziale si delinei, pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquando il correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi. Infatti, se si fa questione di clausole nulle (come quelle che programmino interessi ultralegali, anatocistici o usurari), la banca è tenuta a dar completo riscontro delle movimentazioni del conto in quanto il saldo deve essere depurato dagli addebiti illegittimi: ciò che è possibile solo avendo precisa conoscenza delle appostazioni che non dovevano aver luogo. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare con riguardo all’ipotesi di addebito di interessi anatocistici non dovuti, il saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692, in motivazione).”