Contratto di appalto – differenza tra consegna e accettazione dell’opera
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Mocci – ordinanza n. 4021 del 9/2/2023
“Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4° c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Sez. 1, n. 19019 del 31 luglio 2017). In particolare, il presupposto dell’accettazione tacita è costituito dalla consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Sez. 2, n. 10452 del 3 giugno 2020; Sez. 2, n. 13224 del 16 maggio 2019).
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