Corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Presupposti e limiti
Cassazione – terza sezione civile – relatore Vincenti – sentenza n. 37747 del 23/12/2022
“Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti. Ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le altre, Cass. n. 22595/2009; Cass. n. 513/2019; Cass. n. 17897/2019). E tanto è da ritenersi anche là dove, in grado di appello, si contesti integralmente la pretesa attorea di risarcimento del danno e se ne richieda il rigetto, ciò palesandosi come più ampia richiesta idonea a ricomprendere, sia pure implicitamente, la richiesta di riduzione della somma che il primo giudice aveva già riconosciuta, al medesimo titolo, in favore della parte attrice (v., segnatamente, Cass. n. 22595/2009, citata), senza che, per ciò stesso, vengano, quindi, alterati gli elementi identificativi della promossa azione risarcitoria”.
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