Crediti dell’ente pubblico verso il concessionario per la riscossione delle tasse – Natura – Privilegio uguale a quello dell’ente verso il contribuente

Cassazione –prima sezione civile – Relatore Terrusi  – ordinanza n. 37017 del 16/12/2022

«Ai fini del privilegio, il credito relativo ai tributi locali resta tale, anche rispetto alla concessionaria inadempiente all’obbligo di riversamento, perché non muta la causa per la quale il legislatore riconosce il privilegio medesimo. La quale infatti ne rappresenta la ragione giustificatrice su entrambi i piani, oggettivo e soggettivo. Per questa ragione l’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio a un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione; e questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che quello che si instaura tra tale soggetto e l’ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, siccome finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto. Ne segue che, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura concorsuale, legittimamente l’ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 cod. civ., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati (a seguito del pagamento da parte dei contribuenti), i quali non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale disperdendosi nell’attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali (v. Cass. Sez. 6-1 n. 3449-16, Cass. Sez. 6-1 n. 22420-18, nonché infine, di recente, Cass. Sez. 1 n. 7834-22).”

 

 

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