Danno da perdita del rapporto parentale – concorso di colpa della vittima – riflesso sui danni iure proprio degli eredi – tabelle di Milano e ricorso in Cassazione – debiti di valore e interessi compensativi – necessità della domanda
Cassazione –terza sezione civile – rel. Dell’Utri – ord. n. 16413 del 12/6/2024
Anche il danno iure proprio dei congiunti del defunto risentono della decurtazione del danno in base al concorso di colpa dello stesso.
L’omessa o erronea applicazione delle tabelle di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge. Da tale premessa discende l’incongruità della motivazione del giudice di merito che, discostandosi dai parametri indicati da dette tabelle, non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle milanesi consenta di pervenire.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l’allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo. Sul punto, è peraltro appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda