Danno da prodotto difettoso e responsabilità del fornitore – Art. 116 codice consumo

 

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Gianniti – ordinanza n. 26135 del 7/9/2023

“L’art. 116 cod. consumo è norma che, al ricorrere di certi presupposti, equipara, ai fini della responsabilità, la posizione del fornitore a quella del produttore, allo scopo di consentire al danneggiato di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l’azione risarcitoria.

La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, in quanto, al ricorrere di determinati presupposti, è chiamato a rispondere un soggetto diverso dal produttore, cioè da colui che è il responsabile del danno). Invero, la responsabilità del fornitore viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l’evento dannoso, bensì) allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l’identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall’utilizzatore del bene.

Il danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, viene così liberato dall’onere di compiere indagini (che potrebbero essere anche complesse) sull’identità del produttore. Essendo il fornitore il soggetto che ha posto il danneggiato nella disponibilità del prodotto, quest’ultimo potrà rivolgersi direttamente al fornitore, che potrà sottrarsi ad ogni responsabilità permettendo l’individuazione del fabbricante o dell’importatore.

Trattandosi di responsabilità indiretta, il fornitore sarà chiamato a rispondere del danno nella misura in cui sarebbe stato chiamato a rispondere il produttore rimasto ignoto. Al contrario, il fornitore non può essere chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza da parte del produttore (conosciuto); infatti, si ribadisce, la ratio della previsione della responsabilità del fornitore non è quella di rafforzare le probabilità di risarcimento del danneggiato, ma è soltanto quella di fare pressione nei confronti del fornitore per risalire rapidamente al fabbricante del bene.

Per quanto riguarda la richiesta, essa deve essere presentata per iscritto e deve contenere l’indicazione del prodotto che ha cagionato il danno, il luogo ed il tempo dell’acquisto. Potendo il danneggiato proporre l’azione risarcitoria direttamente contro il fornitore, la richiesta circa l’identità del produttore non può essere considerata un presupposto processuale.

Problemi particolari possono insorgere nei casi in cui il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva. Per far fronte a simili situazioni, il decreto attuativo prevede che, entro i tre mesi stabiliti, il (sub)fornitore debba indicare il soggetto che a sua volta gli abbia fornito il prodotto, il quale godrà dello stesso periodo di tempo per indicare il proprio fornitore e così via fino a giungere al produttore. D’altronde, a fronte della previsione del decorso di tre mesi per conoscere ogni elemento della catena distributiva, è previsto che il termine di prescrizione, quantificato in tre anni dall’art. 125 del Dlgs 206/2005, inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile (cioè del produttore, fabbricante del prodotto).

In caso di azione di risarcimento diretta nei confronti del fornitore, con l’ammissione della richiesta di identificazione del produttore, quando il fornitore abbia provveduto all’indicazione richiesta nel corso del giudizio, l’attore, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., potrà provvedere a chiamare in giudizio il soggetto indicato come produttore. Il fornitore-convenuto potrà considerarsi estromesso dal processo se il terzo indicato compaia e non contesti l’indicazione. In caso di contestazione, nel corso del giudizio si assisterà al contemporaneo svolgersi di una fase diretta all’accertamento dell’identità del terzo identificato come produttore, con la conseguenza che il fornitore resterà nella condizione di convenuto, in caso di accoglimento della contestazione. Dunque, non è necessaria l’effettiva chiamata in causa del produttore, sia perché si tratta di una facoltà e non di un obbligo (secondo l’art. 116 comma 5, il terzo produttore “può” essere chiamato in giudizio), sia perché l’esercizio di tale facoltà comporta quale conseguenza solo l’eventuale estromissione del fornitore: nessuna disposizione della disciplina vigente prevede che, se non vi sia la chiamata in causa, sussista la responsabilità del fornitore.

In definitiva, a fronte al danno subito per difetto del prodotto, il danneggiato, nei confronti del fornitore, ha facoltà di: a) richiedere l’identità del produttore; b) agire con l’azione contrattuale; c) agire con l’azione aquiliana”

 

 

Art.116.
Responsabilita’ del fornitore

  1. Quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilita’ il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identita’ e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
    2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
    3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non e’ stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo’ effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
    4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo’ fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
    5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo’ essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo’ essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.
    Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo’ chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.