La Corte di cassazione riepiloga la differenza tra danno biologico e danno morale e, per le micropermanenti, conclude che l’onere di allegazione e di prova del danno morale deve essere più rigoroso sulla base della circostanza che, di norma, tale pregiudizio è compreso in quello biologico. Tuttavia il giudice se lo esclude deve darne motivazione non potendo escluderlo a priori e in astratto.

Cassazione – terza sezione civile – rel. Iannello – ord. n. 5547 del 1/3/2024