Danno patrimoniale futuro da lesione personale – Giudizio prognostico sull’an – Calcolo del quantum – lavoratore autonomo – reddito imponibile

Cassazione – terza sezione civile – relatore Condello – ordinanza n. 37652 del 23/12/2022

“Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e che il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura. Tale presunzione, tuttavia, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione”.

“Dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, neppure esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21988; Cass., sez. 3, 15/06/2018, n. 15737; Cass., sez. 3, 22/05/2014, n. 11361). Ai fini del calcolo del danno subito da un lavoratore autonomo, come quello in esame, in cui si discute del reddito d’impresa che l’odierno ricorrente ritraeva dalla sua partecipazione alla società di persone in qualità di socio, occorre considerare «il reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni» (art. 137 d.lgs. 209/2005). In merito al significato dell’espressione «reddito netto», quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11759), spiegando che la norma attribuisce rilievo al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell’applicazione dell’IRPEF e riguarda non il reddito che residua dopo l’applicazione dell’IRPEF, ma la base imponibile (di cui all’art. 3 del d.P.R. 597/1973), cioè l’importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata. Inoltre, deve intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti ed il totale dei costi inerenti all’esercizio dell’attività — analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati — senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista» (Cass., n. 11759/2018, cit.; Cass., sez. 3, 09/07/2008, n. 18855).”

 

 

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