Corte di cassazione -sezione terza – relatore Pellecchia- ord. 17670 del 26/6/2024

Erra il giudice che ritiene non provato un danno (nella specie a un autoveicolo, ma il principio vale anche per altri beni) per il solo fatto che il danneggiato ha prodotto un preventivo e, quindi, non ha provato l’esborso. Il danno, infatti, prescinde dall’avvenuto esborso (che può essere successivo e non già esistente al momento della domanda giudiziale).

“La “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)”