Decreto ingiuntivo – dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. Att.cpc- condizioni – impugnabilità in Cassazione
Cassazione – terza sezione civile – relatore Condello – ordinanza n. 9024 del 30/3/2023
“Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo, è suscettibile di ricorso per cassazione in quanto, come già affermato in precedenza da questa Corte, ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore. Pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., sez. 1, 26/07/2001, n. 10183; Cass., sez. 1, 14/09/2006, n. 19799; Cass., sez. 6-1, 02/04/2013, n. 7976; Cass., sez. 6-3, 02/10/2018, n. 23903).”
“Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica — ipotesi questa che ricorre laddove essa sia stata eseguita in luogo o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui completamente estranee — e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.”