Difensore distrattario – sentenza di condanna della P.A. – Doppio incombente – Diffida e notifica titolo esecutivo

Cassazione – terza sezione civile – relatore Porreca  – ordinanza n. 226 del 5/1/2023

L’art. 14, menzionato, stabilisce un termine dilatorio (120 giorni) concernente il recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, e lo colloca tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva iniziativa d’intimazione e correlate vie coattive; l’art. 38, comma 1, lettera c), menzionato, disciplina il recupero credito per spese legali dei difensori distrattari nel contenzioso previdenziale, e stabilisce un termine dilatorio (120 giorni) precedente la notifica del titolo esecutivo e la conseguente iniziativa esecutiva; ne deriva che la seconda norma, entrata in vigore nel 2011, non solo è speciale – in quanto riferita a una particolare categoria di creditori, oltre che introduttiva di un particolare divieto, temporaneo, delll’altrimenti possibile azione esecutiva – ma contiene prescrizioni non incompatibili con la prima, introdotta nel 1996 (quando il termine era di 60 giorni, poi ampliato, e tenuto conto che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a séguito delle controversie relative all’esecuzione dli interventi e attività derivanti dal Codice della protezione civile, il presente termine è stato fissato in 180 giorni dall’art. 27, comma 11, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1); questo poiché il complessivo riferimento dell’art. 38 «alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero» delle somme, non contiene alcuna previsione diretta a escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, semplicemente non disciplinando questo secondo momento latamente procedimentale – cui si riferisce ellitticamente rispetto alla previa richiesta stragiudiziale prevista – altrimenti interpolandosi additivamente la prescrizione; deve quindi verificarsi se una simile interpolazione sia imposta da una lettura costituzionalmente orientata, ove rispondente a un’ortopedia ermeneutica che non superi il punto di rottura della previsione raggiunto il quale sarebbe necessaria una rimessione alla Consulta; la previsione di una richiesta stragiudiziale, con raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione vincolante del conto corrente bancario di destinazione dell’accredito, risponde a una “ratio” non solo di assicurazione dell’ordinata gestione delle risorse pubbliche, ma anche di non irragionevole contenimento della spesa pubblica per debiti a titolo di spese legali, evitando la verosimile lievitazione di tali costi accessori inerenti a un contenzioso notoriamente massivo, spesso seriale e bagatellare; la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del titolo esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento, risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato; come visto, le finalità sono solo in parte omogenee, acquisendo, una volta scandagliate, contenuti distinti e complementari; la pronuncia della Consulta afferente alla c.d. legge ‘Pinto”, non solo non è vincolante nella differente fattispecie in scrutinio, ma non è neppure pertinente in un qualche modo decisivo, poiché afferma, esplicitamente, la specialità del sistema di riscossione di crediti settoriali, andando a incidere, pertanto, sul segmento sovrapposto a quello conformato dall’art. 14 più volte citato »

 

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