Domanda di adempimento e domanda di risoluzione del contratto – rapporto tra le due domande nel processo
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Fortunato – ordinanza n. 4013 del 9/2/2023
“II diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito dall’art. 1453 c.c., comma 1, alla parte adempiente non si consuma all’esito della pronunzia di condanna del debitore all’esecuzione della prestazione, giacché il rapporto contrattuale continua ad essere regolato dall’art. 1453 c.c. e, se è ad essa consentito di mutare, nell’ambito dello stesso processo, la domanda di adempimento in quella di risoluzione, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la proposizione della domanda di risoluzione qualora l’inadempimento del debitore sia già stato accertato con pronunzia di condanna divenuta definitiva, non risultando in tal caso nemmeno configurabile l’ipotesi del contrasto di giudicati (cfr. Cass. 3285/1971; Cass. 19826/2004). Quando sia però accolta l’azione di risoluzione, il creditore non può più mutare idea e chiedere l’adempimento, poiché scegliendo la risoluzione, mostra di non avere più interesse all’esecuzione del contratto e, peraltro, cessa l’obbligo del debitore di tenersi pronto ad eseguirlo; neppure l’inadempiente può più evitare la risoluzione stessa con un adempimento tardivo (Cass. 15290/2011).
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