Domanda di risarcimento per perdita di chance – Necessità di formulazione in modo specifica
Cassazione – terza sezione civile – relatore Vincenti – sentenza n. 37740 del 23/12/2022
“Va ribadito, in linea con l’orientamento prevalente di questa Corte e ormai consolidato (tra le altre: Cass. n. 21245/2012; Cass. n. 13491/2014; Cass. n. 25886/2022), che, in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d’una negligente condotta del medico che l’ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima. E tanto perché la “chance” non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n. 25886/2022) ”.
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