Domanda giudiziale – interpretazione non limitata alle conclusioni rese nella parte finale dell’atto
Cassazione – terza sezione civile – relatore Cricenti – sentenza n. 4302 del 13/2/2023
“In sostanza, nell’interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell’atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall’intero contenuto dell’atto, non solo dalle espressioni utilizzate: che pure in questo caso erano indicative, avendo il ricorrente quantificato espressamente in 35 mila euro la somma per la perdita della capacità lavorativa specifica. Evidentemente la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma altresì nella indicazione degli elementi su cui è basata, ma tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire. Ossia: se pure il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa specifica, e di chance, non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell’atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla.
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