Domanda principale e domanda subordinata – accoglimento della domanda subordinata incompatibile con quella principale – Impugnazione condizionata – necessità
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Fortunato – ordinanza n. 4013 del 9/2/2023
“Qualora la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza che abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. L’attore, per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, ha l’onere di impugnare entrambe le statuizioni, condizionando l’impugnazione sulla domanda accolta al rigetto dell’impugnazione su quella respinta, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata incompatibile (Cass. 9631/2003; Cass. 811/1981). Vero è che tale impugnazione viene ad investire un capo di pronuncia rispetto al quale la parte non è soccombente, ma ciò si spiega per il fatto che solo in tal modo viene mantenuto in sede di impugnazione il rapporto di subordinazione tra le domande incompatibili prospettato dall’attore (cui corrisponde una precisa graduazione degli interessi avuti di mira con l’introduzione del giudizio), rispetto al quale quadro complessivo di coordinamento delle due domande la ricorrente è rimasta soccombente (Cass.13602/2013; Cass. 8674/2017).
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