Corte di cassazione -sezione seconda – relatore Trapuzzano – ord. n. 3142 del 7\2\2025
“I debiti del de cuius – ivi compresi quelli risarcitori – si ripartiscono fra i coeredi parziariamente, senza vincolo di solidarietà fra gli stessi, ai sensi dell’art. 752 c.c., con la conseguente scindibilità del rapporto e l’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli eredi, né in primo, né in secondo grado”.