Esecuzione immobiliare – Revoca dell’aggiudicazione – casi
Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti – ordinanza n. 1639 del 19/1/2023
“Il potere accordato al giudice dell’esecuzione dall’art. 586 c.p.c. non è uno strumento bon à tout faire, cui ricorrere per sanare ripensamenti o distrazioni. Se così fosse, ne resterebbero vulnerati da un lato la certezza del diritto e la speditezza dell’esecuzione, e dall’altro l’affidamento dell’aggiudicatario negli atti e nelle attività dell’amministrazione giudiziaria. L’aggiudicatario, infatti, si determina all’acquisto in base ad un prezzo che può legittimamente presumere sia stato correttamente stabilito dagli organi dell’amministrazione giudiziaria. E qualsiasi interesse del cittadino al corretto operare di qualsiasi pubblica amministrazione è, per ciò solo, meritevole di tutela (come ripetutamente affermato da questa Corte, ad esempio, con riferimento all’ipotesi in cui l’incolpevole aggiudicatario di un appalto di opere pubbliche veda annullata l’aggiudicazione per un vizio del procedimento imputabile alla P.A.: ex multis, in tal senso, Sez. 1 – , Sentenza n. 25644 del 27/10/2017; Sez. 1 – , Ordinanza n. 19775 del 25/07/2018).
1.2. Per evitare tali rischi questa Corte ha già stabilito entro quali precisi limiti quel potere possa essere esercitato. Essi sono tre. In primo luogo, la revoca dell’aggiudicazione può essere disposta in presenza di “fatti nuovi”, cioè sopravvenuti all’aggiudicazione: e nel presente giudizio non può reputarsi “fatto nuovo” la circostanza che il giudice dell’esecuzione si sia tardivamente avveduto che la fissazione del prezzo a base d’asta non era conforme alla giurisprudenza di legittimità. 1.3. In secondo luogo, la revoca dell’aggiudicazione può ammettersi solo in conseguenza di una “irregolarità procedimentale” che abbia “portato [ad una offerta] che non appaia corrispondere al prezzo giusto che la sequenza procedimentale, se avesse avuto corso secondo la normalità dello schema tipico immaginato dal legislatore, avrebbe portato a conseguire” (Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015; conforme Sez. 3 – , Sentenza n. 11116 del 10/06/2020): ed ovviamente la scelta del giudice di fissare un certo prezzo a base d’asta, invece che un altro, non costituisce una “irregolarità procedimentale”, ma una valutazione di merito. 1.4. In terzo luogo, la revoca dell’aggiudicazione non può disporsi in virtù di fatti che il giudice dell’esecuzione conosceva o poteva conoscere (Cass. 18451/15, § 9.3.2 della motivazione).”
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