Esecuzione immobiliare – Pagamento delle spese di pubblicità dell’avviso di vendita – Omissione o tardività – conseguenze

Cassazione – terza sezione civile – relatore Tatangelo  – ordinanza  n. 1991 del 23/1/2023

«il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l’estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso», in quanto «l’estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione – fissato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” – sia spirato invano in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del creditore.

Il termine eventualmente assegnato dal giudice dell’esecuzione ai creditori per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso consegua l’impossibilità di fissare la vendita, cioè di porre in essere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina l’estinzione (cd. tipica) di quest’ultimo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. (da accertarsi e dichiararsi con provvedimento eventualmente impugnabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c., sia in caso di sua emissione che in caso di mancata emissione) ma, al più, l’improseguibilità dello stesso (da accertarsi e dichiararsi con provvedimento di chiusura anticipata della procedura, spesso impropriamente definita anche come cd. “estinzione atipica”, contestabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.): l’estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. si verifica, invece, esclusivamente nel caso (nella specie non ricorrente, come già visto) in cui, una volta fissato l’esperimento di vendita, la pubblicazione del relativo avviso sul portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c.) sia omessa o avvenga tardivamente rispetto al termine a tal fine fissato dallo stesso giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (o anche implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”), in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del creditore.”

 

 

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