Esecuzione immobiliare – Immobile abusivo – Creditore ipotecario – Richiesta di remissione alle SS.UU.

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti – ordinanza n. 38143 del 30/12/2022

Il problema della compatibilità tra l’art. 7 l. 47/85 (oggi, art. 31 d.p.r. 380/01), come sinora interpretato da questa Corte, ed i princìpi stabiliti dalla Corte EDU, appare al Collegio non solo di particolare, importanza, ma anche suscettibile di riproporsi in un elevato numero di controversie. Per tali ragioni se ne reputa opportuna la rimessione all’esame delle Sezioni Unite, affinché stabiliscano come la suddetta norma debba coordinarsi con quei princìpi, ed in particolare se, in un contesto come quello oggetto del presente giudizio: a) sia consentito al creditore ipotecario coltivare l’esecuzione forzata, al fine di pervenire ad una vendita sottoposta alla condizione sospensiva dell’assunzione dell’obbligazione di demolire l’abuso o della presentazione d’una domanda di sanatoria, ad instar di quanto previsto dall’art. 40 l. 47/85 (oggi, art. 46, comma 4, d.p.r. 380/01); b) oppure il principio per cui la confisca urbanistica travolga le ipoteche precedentemente iscritte debba ritenersi incompatibile con gli artt. 6 e 7 CEDU, nonché con l’art. 1 Protocollo, ed in tal caso se la lettera della legge consenta una interpretazione costituzionalmente orientata, e quale, ovvero, nel caso opposto, se non sia necessario qualificare la relativa questione di conformità alla Carta fondamentale della disciplina suddetta rilevante e non manifestamente infondata per contrarietà alla normativa convenzionale

 

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