Fondo di garanzia delle vittime della strada – Danni da veicolo sconosciuto – Azione – Prova

Cassazione – terza sezione civile – relatore Graziosi  – ordinanza  n. 644 del 12/1/2023

Conclude dunque il giudice d’appello: “il mancato riferimento a responsabilità di un veicolo pirata nel referto di Pronto Soccorso, unitamente alla mancata presentazione della denuncia/querela, ed alla contraddizione della deposizione testimoniale con la versione dei fatti esposta in citazione, costituiscono indizi sufficienti a ritenere non sufficientemente provata la domanda“. 4. È evidente, a questo punto, che il giudice d’appello non si è discostato dalla giurisprudenza relativa alla denuncia o querela contro ignoti nel caso di sinistro stradale causato da veicoli non identificati, che anzi esattamente richiama, invocando Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23434, massimata proprio come segue: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.”; e tale pronuncia si è sine dubio innestata in una linea stabile, già anteriormente scelta, tra l’altro, da Cass. sez. 3, 2 settembre 2013 n. 20066 e Cass. sez. 3, 18 giugno 2012 n. 9939, proseguendo poi, negli ultimi arresti massimati, in Cass. sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016 n. 27541 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 aprile 2021 n. 9873.”

 

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