Gestore del servizio idrico integrato – Pretesa di conguagli pregressi verso l’utente – limiti e condizioni
Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti – ordinanza n. 6453 del 3/3/2023
“il gestore del servizio idrico integrato ha diritto di pretendere retroattivamente dall’utente il pagamento di conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie nel solo caso in cui gli uni e gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione. Nella controversia tra gestore e l’utente l’onere della relativa prova grava sul primo“.
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