Corte costituzionale sentenza n. 148/2024 del 25-7-2024
La Corte
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in
cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora
anche il «convivente di fatto»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter
cod. civ.