Indennizzo Inail e danno differenziale – criteri di valutazione – per poste identiche
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Iannello – ordinanza n. 30293 del 31/10/2023
“Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─di sottrarre tout court per intero l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).
Per meglio comprendere l’importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall’Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
- Nel caso di infortunio non mortale, l’Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
- a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000,n. 38); tale importo viene liquidato informa di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
- b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente [art.13, comma 2, lett.b), d.lgs. cit., a tenore del quale: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita … commisurata … alla retribuzione dell’assicurato … per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali»]; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato perun coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000;
- c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza(art. 68 d.p.r. n. 1124del 1965);
- d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. n. 1124del 1965).
L’Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che:
- a) se l’Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass.n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015);
- b) se l’Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
- c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b)che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c’) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al d.m.22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl.Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n.5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016);
Ovviamente l’una e l’altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro;
- d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale;
- e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall’Inail (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall’Inail).”