Cassazione – terza sezione civile – relatore Tatangelo – ordinanza n. 61 del 3/1/2023

«La disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento »

 

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