Ipoteca – concessa dall’erede su immobile ove vi sia diritto di abitazione del coniuge del defunto
Cassazione – terza sezione civile – relatore Ambrosi – sentenza n. 4092 del 9/2/2023
“Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell’art. 540, secondo comma, cod. civ., l’ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall’erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall’art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell’anteriorità della trascrizione dell’acquisto dell’erede rispetto alla trascrizione dell’acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall’art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l’erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall’ereditando, e perciò non si verifica né in rapporto all’acquisto dell’erede dall’ereditando, né in rapporto all’acquisto del creditore ipotecario dall’erede, la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti. Neppure è attinente alla fattispecie esaminata l’evocazione dell’art. 2812 cod. civ., tenuto conto che, come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale, detta disciplina attiene ai diritti reali minori e non a quello in esame, che, come veduto, ha ad oggetto la costituzione ex lege di un diritto a favore del legatario e neppure alla disciplina di cui all’art. 534 c.p.c. sugli acquisti in buona fede dall’erede o dal legatario apparente che si riferisce alle convenzioni a titolo oneroso. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si è posta in linea con i principi sopra ricordati, espressamente richiamandoli (pagg. 14 e 15 sentenza impugnata), accogliendo parzialmente l’appello principale proposto dalla odierna ricorrente, dichiarando l’opponibilità del diritto di abitazione spettante alla predetta sull’immobile pignorato al creditore procedente (odierno ricorrente incidentale) e, conseguentemente, ai creditori intervenuti. ”
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