Iva – Prestazione – fatto generatore dell’obbligazione tributaria – Obbligo di fatturazione – Pagamento del corrispettivo – momento di esigibilità del credito tributario
Cassazione –sesta sezione civile – Relatore Succio – ordinanza n. 37274 del 20/12/2022
«Questa Corte ritiene da tempo, con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9064 del 01/04/2021; Cass. 19 novembre 2020, n. 26319 e 24 novembre 2020, n. 26650) in tema di IVA, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere fattura; – sul punto deve evidenziarsi che l’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente ratione temporis prevede che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”; – a sua volta, l’art. 6 c. 3 primo periodo fa riferimento alle prestazioni di cui al c. primo e secondo; il primo comma recita “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (sottolineatura aggiunta) trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; – 5 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto”; – orbene, tale disposizione è stata interpretata da questa Corte, a sezioni unite (Cass., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059, che ha superato le precedenti decisioni di cui a Cass., sez. 1, 26 ottobre 1995, n. 11150; Cass., sez. 5, 19 febbraio 2009, n. 3976; peraltro vedi ancora la recente Cass., sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21870 non collimante con le sezioni unite), in modo diverso da quello prospettato dalla CTR. ”
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