Liquidazione delle spese di lite – Determinazione dei compensi professionali – Motivazione specifica del giudice
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Fortunato – ordinanza n. 727 del 12/1/2023
“In ogni caso, specie se il difensore abbia depositato la nota specifica, il giudice deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi a una determinazione globale di tali compensi, senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cass. 15443/2021; Cass. 1617/2020; Cass. 4871/2018; Cass. 16996/2018; Cass. 8824/2018; Cass. Cass. 18905/2017). Nel caso in esame, nel liquidare le spese processuali, la Corte di merito si è limitata a richiamare l’art. 12 del D.M. 55/2014, menzionando il solo criterio astratto in base al quale è pervenuta a riconoscere al ricorrente € 735,00 per la fase monitoria ed in € 875,00 per la fase di opposizione, senza indicare le attività e i parametri numerici che abbia inteso prendere in considerazione, tra quelli indicati, tra il minimo e il massimo, nella tabella allegata al D.M. 55/2014. La pronuncia ha riconosciuto un importo onnicomprensivo, distinguendo le somma liquidate per il monitorio e per l’opposizione, senza alcun riferimento alla diversa distinzione per fasi contemplata dall’art. 4 del D.M. 55/2014 (oltre che dalla tabella n. 12) e senza dar conto delle ragioni delle riduzioni operate rispetto agli importi elencati dal difensore nella nota specifica.”