Locazione – canone a scaletta – legittimità – condizioni

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossello ordinanza n. 4445 del 14/2/2023

La predeterminazione di un canone c.d. “a scaletta” non collide con i limiti imperativi posti dall’art. 32, comma secondo, I. 392/1978 alle pattuizioni in tema di aggiornamento ISTAT, trattandosi di clausole preposte a funzioni assolutamente diverse.”

“Qualora il conduttore deduca che una clausola del contratto di locazione, formalmente valida, abbia lo scopo di eludere una norma imperativa e quindi si ponga in frode alla legge, incombe su quest’ultimo l’onere di provare tale assunto (v. Cass., Sez. III, sentenza n. 16759 del 21/07/2006, Rv. 591758, in tema di dedotta elusione della normativa in tema di durata della locazione). Spetterà quindi al conduttore dimostrare che la previsione di un canone “a scaletta” non è finalizzata distribuire, nell’arco della durata del rapporto, l’importo complessivamente dovuto dal conduttore secondo una logica di crescente impegno economico, bensì è volta ad aggirare la regola posta dall’art. 32, comma secondo, I. 392/1978, a mente del quale i meccanismi contrattuali di aggiornamento del valore reale del canone alla variazione del potere di acquisto della moneta non possono superare il 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT”.

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