Locazione – ritardata riconsegna – maggior danno ex art. 1591 c.c.
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Iannello – ordinanza n. 18370 del 27/6/2023
«in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, ed in particolare per il maggior danno, di cui all’art. 1591 cod. civ., la specifica e seria proposta di nuova locazione che il giudice può valutare come prova idonea dell’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato per il tempo di ritardata restituzione dell’immobile è anche quella proveniente dallo stesso conduttore» (Cass. n. 5051 del 03/03/2009; n. 13653 del 13/06/2006). Si tratta di principio coerente con il più generale orientamento ─ inaugurato da Cass. n. 10115 del 15/10/1997 e indirettamente avallato anche da Corte cost. n. 482 del 2000 (par. 5, penultimo capoverso) ─ che, ai fini della prova del maggior danno ex art. 1591 cod. civ., ammette da tempo anche la prova presuntiva escludendo invece la necessità di specifiche offerte di locazione da parte di terzi, spesso di assai difficile documentazione in una situazione in cui, per definizione, l’immobile continua ad essere occupato dal precedente conduttore.”