Corte di cassazione -sezione lavoro – relatore Michelini – ord. 27572 del 24/10/2024

Il nesso di causalità accertato tra malattia e condizioni di lavoro (esposizione all’amianto) non è interrotto da una concausa accertata (nella specie tabagismo) dovendosi applicare il principio di equivalenza delle cause stabilito dall’art. 41 c.p. con l’interruzione del nesso causale solo nel caso di sopravvenienza di una causa da sola sufficiente a determinare l’evento tale da far degradare le cause antecedenti a mere occasioni.