Marchio complesso  e marchio d’insieme – differenze

Cassazione –prima sezione civile – Relatore Catallozzi  – ordinanza n. 36862 del 15/12/2022

«Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d’insieme, in quanto in tale segno manca l’elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme (cfr. Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 3 dicembre 2010, n, 24620)”.

“In presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature / UAMI; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C‑334/05 P, UAMI/Shaker; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO – CKL Holdings); ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti”

 

 

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