Mediazione delegata –termine di quindici giorni per l’inizio – Non perentorio – Condizioni
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Carrato – ordinanza n. 37920 del 28/12/2022
“Ritiene il collegio che le censure – così come complessivamente dedotte – non colgono nel segno, dovendo trovare applicazione, allo scopo, il principio recentemente stabilito con la sentenza di questa Corte n. 40035/2021, in virtù del quale, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini dell’assolvimento della prevista condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo – e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone. In altri termini, se è pur vero che il termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del procedimento di mediazione non può qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile – per non incorrere nella sanzione di improcedibilità – che esso si sia svolto entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non potendo considerarsi soddisfatta questa condizione allorquando l’instaurazione del procedimento avvenga successivamente allo svolgimento di questa udienza, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, laddove, a fronte della fissazione dell’udienza immediatamente successiva alla concessione del termine per l’espletamento della mediazione per il 10 dicembre 2014, l’istanza di avvio del relativo procedimento, ad opera della Maio, venne formalizzata successivamente il 17 marzo 2015. Quindi, pur non configurandosi come perentorio il termine di 15 giorni concesso per la presentazione della domanda di mediazione (correggendosi in parte qua la motivazione in diritto dell’impugnata sentenza, tuttavia risultante corretta nel suo dispositivo), va posto in risalto che è solo nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione si sia tenuto ed abbia avuto esito negativo entro l’udienza successivamente fissata che si può ritenere assolta la condizione di procedibilità e non quando – in difetto della proposizione anticipata di un’istanza di proroga del termine (da considerarsi necessaria ai sensi dell’art. 154 c.p.c.: cfr., ad es., Cass. n. 4877/2005 e Cass. n. 4448/2013), mancata, per l’appunto, nel caso di specie – vi si sia provveduto in un momento successivo (come verificatosi nella vicenda processuale qui esaminata), senza che possa ritenersi configuratasi alcuna sanatoria”
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