Corte di cassazione -sezione terza – relatore Rossetti – ord. 29927 del 20/11/2024

La mora dell’assicuratore rca si configura con il superamento del termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta o dei motivi del suo diniego. L’obbligo dell’assicuratore rca verso il terzo è una obbligazione diretta ex lege con la conseguente applicazione della presunzione di cui all’art. 1218 c.c.. E’, quindi, onere dell’assicuratore provare la causa a sè non imputabile del ritardo e la diligenza dallo stesso esigibile è quella connatura all’attività economica dallo stesso esercitata ai sensi dell’art. 1176 secondo comma c.c.. E’ negligente l’assicuratore che ignori o trascuri di rispettare le norme per la individuazione della responsabilità ovvero quella per l’individuazione dei danneggiati ovvero quelle per accertare e stimare il danno causato dai propri assicurati. incorre, quindi, in errore il giudice che non accerti la causa non imputabile all’assicuratore e tuttavia ne escluda la mora. Le conseguenze della mora saranno solo il riconoscimento al danneggiato degli interessi moratori ultra massimale e non anche della sorte capitale che ecceda tale massimale, in linea con la previsione dell’art. 1224 c.c..

Per superare la  presunzione di cui all’art. 2054 secondo comma c.c. non è sufficiente la prova della condotta gravemente colposa di una parte, quando si ignora la condotta dell’altra, ma che questa, qualunque essa fosse stata, non avrebbe potuto determinare un concorso di colpa.